Reclamo ex art. 36 l. fall.: interesse ad agire
18 Novembre 2014
L'art. 36 l. fall. legittima a proporre reclamo il fallito ed ogni altro interessato. Nel caso di altri interessati la legittimazione deve essere individuata secondo il criterio dell'interesse ad agire stabilito nell'art. 100 c.p.c. Occorre a tal fine accertare l'interesse in concreto che il reclamante ha a contrastare il provvedimento e spetta a tale soggetto dimostrare l'interesse concreto a riguardo. Il rimedio del reclamo, in quanto diretto contro gli atti di amministrazione non è invocabile per censurare il contenuto negoziale dell'atto posto in essere da curatore o autorizzato dal comitato dei creditori.
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