Piano concordatario. Giudizio sulla fattibilità in ragione della durata

La Redazione
20 Novembre 2014

Nel giudizio di fattibilità del piano concordatario, ossia la valutazione della causa concreta riservata al giudice, rientra, oltre alla verifica che vi sia una almeno minimale consistenza del soddisfacimento del credito vantato, anche la verifica della circostanza che ciò avvenga in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti.

Nel giudizio di fattibilità del piano concordatario, ossia la valutazione della causa concreta riservata al giudice, rientra, oltre alla verifica che vi sia una almeno minimale consistenza del soddisfacimento del credito vantato, anche la verifica della circostanza che ciò avvenga in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti.

In assenza di una norma che fissi in modo preciso il limite temporale di durata della procedura concordataria, è necessario procedere, mediante interpretazione analogica, all'applicazione dell'art. 2-bis della c.d. Legge Pinto sulla ragionevole durata del processo (L. n. 89/2001), che fissa in sei anni la durata della procedura di esecuzione concorsuale.

Occorre fissare nel limite di tre ovvero di cinque anni il tempo ragionevole entro cui debba essere attuato il piano concordatario. In caso di una durata maggiore si rende necessaria un'adeguata motivazione della scelta operata, con particolare riguardo alla predisposizione di misure dirette a prevenire eventuali rischi che possano compromettere la realizzazione del programma concordatario, considerando che l'ampliamento del lasso di tempo in discorso vengono in rilievo numerose variabili destinate ad incidere sulla concreta fattibilità del piano.

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