Scioglimento dal contratto di leasing e dovere del curatore di restituzione del bene
26 Novembre 2014
Il curatore, secondo l'iter procedimentale stabilito all'art. 72 quater l. fall., in ragione dello scioglimento del dal contratto di leasing, ha il dovere di restituire immediatamente l'immobile, di cui la società fallita al tempo della dichiarazione di fallimento aveva la disponibilità solo in forza del contratto di leasing, al legittimo proprietario. Il dovere di restituzione dell'immobile al legittimo proprietario sorge nel momento stesso in cui il curatore decide di sciogliersi dal contratto di leasing.
Qualora il curatore rinvenga nel patrimonio dell'impresa fallita, quale rapporto giuridico ancora pendente, il contratto di locazione finanziaria dovrà far riferimento alla disciplina di cui all'art. 72 quater l. fall, il quale definisce l'iter procedimentale da seguirsi nell'ipotesi di fallimento dell'utilizzatore. I decreti di acquisizione del Giudice delegato sono da considerarsi giuridicamente inesistenti se non rientrano nella sfera dell'attività amministrativa di gestione del patrimonio fallimentare e statuiscono su questioni di diritti soggettivi, che non possono essere risolte nell'ambito della procedura ex artt. 25 - 26 l. fall., ma vanno decise in un ordinario processo di cognizione nel contradditorio tra le parti contendenti |