Falcidia del credito IVA incompatibile coi principi Ue. Rinvio questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia
01 Dicembre 2014
L'interpretazione secondo cui il divieto posto dall'art. 182-ter l. fall., di prevedere un pagamento soltanto parziale del credito dello Stato per IVA (ammettendo soltanto un pagamento dilazionato nel tempo), è imposta dalla necessità di adeguare l'ordinamento interno alla normativa europea , in particolare ai principi e alle norme contenuti nell'art. 4, par. 3, TUE e nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio . Per queste ragioni il Tribunale ritiene doversi rinviare alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, come questione pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 TFUE e 93 e ss. del Regolamento di procedura della Corte stessa. Un norma interna che permettesse di proporre, ammettere, approvare a maggioranza e poi omologare un concordato basato sul pagamento solo parziale del debito IVA costituirebbe una norma contrastante coi principi e le norme dell'Unione europea che impongono agli Stati membri di adottare tutte le misure legislative e amministrative utili al fine di garantire che l'IVA sia interamente riscossa nel suo territorio. L'imprenditore che propone il concordato preventivo e abbia anche debiti di natura tributaria non è obbligato a formulare anche la proposta di transazione fiscale, potendo considerare i debiti erariali nell'ambito della generale proposta rivolta a tutti i creditori e sottoposta alla loro approvazione a maggioranza; in simile ipotesi lo Stato partecipa alla votazione per l'approvazione del concordato e può opporsi, con ricorso, al Tribunale contro l'approvazione a maggioranza ottenuta nonostante il suo dissenso. |