Falcidia del credito IVA incompatibile coi principi Ue. Rinvio questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia

La Redazione
01 Dicembre 2014

L'interpretazione secondo cui il divieto posto dall'art. 182 ter l. fall., di prevedere un pagamento soltanto parziale del credito dello Stato per IVA (ammettendo soltanto un pagamento dilazionato nel tempo), è imposta dalla necessità di adeguare l'ordinamento interno alla normativa europea , in particolare ai principi e alle norme contenuti nell'art. 4, par. 3, TUE e nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio . Per queste ragioni il Tribunale ritiene doversi rinviare alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, come questione pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 TFUE e 93 e ss. del Regolamento di procedura della Corte stessa.

L'interpretazione secondo cui il divieto posto dall'art. 182-ter l. fall., di prevedere un pagamento soltanto parziale del credito dello Stato per IVA (ammettendo soltanto un pagamento dilazionato nel tempo), è imposta dalla necessità di adeguare l'ordinamento interno alla normativa europea , in particolare ai principi e alle norme contenuti nell'art. 4, par. 3, TUE e nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio . Per queste ragioni il Tribunale ritiene doversi rinviare alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, come questione pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 TFUE e 93 e ss. del Regolamento di procedura della Corte stessa.

Un norma interna che permettesse di proporre, ammettere, approvare a maggioranza e poi omologare un concordato basato sul pagamento solo parziale del debito IVA costituirebbe una norma contrastante coi principi e le norme dell'Unione europea che impongono agli Stati membri di adottare tutte le misure legislative e amministrative utili al fine di garantire che l'IVA sia interamente riscossa nel suo territorio.

L'imprenditore che propone il concordato preventivo e abbia anche debiti di natura tributaria non è obbligato a formulare anche la proposta di transazione fiscale, potendo considerare i debiti erariali nell'ambito della generale proposta rivolta a tutti i creditori e sottoposta alla loro approvazione a maggioranza; in simile ipotesi lo Stato partecipa alla votazione per l'approvazione del concordato e può opporsi, con ricorso, al Tribunale contro l'approvazione a maggioranza ottenuta nonostante il suo dissenso.

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