Inderogabilità del pagamento integrale di IVA e ritenute anche senza transazione fiscale

La Redazione
01 Dicembre 2014

Alla luce del carattere inderogabile della previsione di cui all'art. 182-ter l. fall., in ordine all'obbligo di pagamento integrale del credito IVA e per ritenute fiscali (inderogabilità che non viene meno neppure qualora il debitore non ritenga di ricorrere all'istituto della transazione fiscale, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione), deve dichiararsi inammissibile una proposta di concordato preventivo che preveda il soddisfacimento parziale dei tributi in esame, incidendo tale questione sulla fattibilità giuridica della proposta e, come tale, soggetta alla valutazione del Tribunale.

Alla luce del carattere inderogabile della previsione di cui all'art. 182-ter l. fall., in ordine all'obbligo di pagamento integrale del credito IVA e per ritenute fiscali (inderogabilità che non viene meno neppure qualora il debitore non ritenga di ricorrere all'istituto della transazione fiscale, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione), deve dichiararsi inammissibile una proposta di concordato preventivo che preveda il soddisfacimento parziale dei tributi in esame, incidendo tale questione sulla fattibilità giuridica della proposta e, come tale, soggetta alla valutazione del Tribunale.

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