La prosecuzione dell’attività d’impresa post fallimento non rientra tra gli atti inefficaci ex art. 44 l. fall.

La Redazione
05 Dicembre 2014

Se è dimostrata la prosecuzione dell'attività d'impresa successivamente alla dichiarazione di fallimento i relativi atti non sono sottoposti a declaratoria di inefficacia secondo quanto dettato all'art. 44 l. fall. ma rientrano nella disciplina dell'art. 42 l. fall., pertanto dovrà acquisirsi al passivo solamente il saldo attivo dedotte le passività incontrate.

Se è dimostrata la prosecuzione dell'attività d'impresa successivamente alla dichiarazione di fallimento i relativi atti non sono sottoposti a declaratoria di inefficacia secondo quanto dettato all'art. 44 l. fall. ma rientrano nella disciplina dell'art. 42 l. fall., pertanto dovrà acquisirsi al passivo solamente il saldo attivo dedotte le passività incontrate.

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