Inammissibilità del preconcordato: il pagamento di debiti anteriori senza autorizzazioni costituisce atto in frode

La Redazione
22 Dicembre 2014

Il compimento, da parte del debitore, di pagamenti di crediti anteriori alla presentazione del ricorso per preconcordato, ex art. 161, comma 6, l. fall., costituisce atto in frode, che giustifica l'inammissibilità della domanda, per violazione del divieto di pagamento dei crediti anteriori. Tale divieto risponde all'esigenza di cristallizzare il patrimonio del debitore al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo, in ottemperanza al principio della par condicio creditorum.

Il compimento, da parte del debitore, di pagamenti di crediti anteriori alla presentazione del ricorso per preconcordato, ex art. 161, comma 6, l. fall., costituisce atto in frode, che giustifica l'inammissibilità della domanda, per violazione del divieto di pagamento dei crediti anteriori. Tale divieto risponde all'esigenza di cristallizzare il patrimonio del debitore al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo, in ottemperanza al principio della par condicio creditorum.

È possibile derogare al principio generale del divieto di pagamento dei crediti anteriori solo ove sussistano i presupposti, formali e sostanziali, tassativamente richiesti dall'art. 182-quinquies, comma 4, l. fall., tra cui la natura in continuità del concordato. Ove tali presupposti non ricorrano nel caso concreto, il pagamento di crediti anteriori integra gli estremi degli atti in frode rilevanti ex art. 173 l. fall.

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