Sovraindebitamento: inammissibilità per pagamento non integrale dei crediti privilegiati

La Redazione
23 Dicembre 2014

In sede di procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento è da dichiararsi inammissibile la proposta che preveda un pagamento dilazionato del credito ipotecario in assenza di un accordo concluso con il singolo creditore, in quanto ciò equivarrebbe ad una proposta di pagamento non integrale del credito privilegiato.

In sede di procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento è da dichiararsi inammissibile la proposta che preveda un pagamento dilazionato del credito ipotecario in assenza di un accordo concluso con il singolo creditore, in quanto ciò equivarrebbe ad una proposta di pagamento non integrale del credito privilegiato.

Salvo quanto indicato agli artt. 7,, comma 1, secondo periodo e 8, comma 4, L. n. 3/2012, è da dichiararsi inammissibile la proposta tutte le volte in cui non preveda il pagamento integrale ed immediato dei creditori privilegiati. Tale inammissibilità deriva dall'esclusione del credito privilegiato dal computo dei crediti necessari ai fini della maggioranza necessaria all'omologa; dalla previsione del venir meno della moratoria nell'ipotesi di vendita del bene sul quale insiste la causa di prelazione; nonché dal tenore letterale dell'art. 7, comma 1, L. n. 3/2012.

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