Senza istanza di fallimento non può sussistere l’abuso dello strumento concordatario

La Redazione
08 Gennaio 2015

Ai fini della valutazione in merito alla sussistenza di un abuso dello strumento concordatario assume valore dirimente la circostanza che al momento della decisione siano pendenti istanze di fallimento su cui il Tribunale non possa deliberare a causa della proposta di concordato.

Ai fini della valutazione in merito alla sussistenza di un abuso dello strumento concordatario assume valore dirimente la circostanza che al momento della decisione siano pendenti istanze di fallimento su cui il Tribunale non possa deliberare a causa della proposta di concordato.

Non è posto in essere alcun abuso dello strumento concordatario nell'ipotesi in cui venga nuovamente proposta domanda ex art. 161 l. fall., dopo precedenti rinunce della stessa, se non vi è alcuna istanza di fallimento la cui decisione sarebbe stata impedita dal deposito della domanda di concordato.

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