Autorizzazione all’accesso diretto da parte degli ufficiali giudiziari alle banche dati dei beni da pignorare

La Redazione
23 Gennaio 2015

La disciplina di cui all'art. 492-bis c.p.c., che consente al presidente del tribunale di autorizzare, su istanza del creditore procedente, la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, è applicabile esclusivamente ai procedimenti iniziati dopo l'11 dicembre 2014, a decorrere cioè dal trentesimo giorno dell'entrata in vigore del c.d. Decreto Giustizia (d.l. n. 132/14, conv. in l. n. 162/2014).

La disciplina di cui all'art. 492-bis c.p.c., che consente al presidente del tribunale di autorizzare, su istanza del creditore procedente, la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, è applicabile esclusivamente ai procedimenti iniziati dopo l'11 dicembre 2014, a decorrere cioè dal trentesimo giorno dell'entrata in vigore del c.d. Decreto Giustizia (d.l. n. 132/14, conv. in l. n. 162/2014).

L'accesso diretto alle banche dati da parte del creditore procedente, ai sensi dell'art. 155-quinquies disp.att. c.p.c., può essere autorizzato solo se tale modalità venga specificamente richiesta dal soggetto interessato e se non sono funzionanti le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto alle banche dati da parte dell''ufficiale giudiziario.

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