Anche nel fallimento c’è spazio per il contratto di rent to buy

La Redazione
04 Marzo 2015

Può essere autorizzata la stipula di un contratto di rent to buy in sede fallimentare, come modalità attuativa della vendita competitiva dell'azienda fallita.

Può essere autorizzata la stipula di un contratto di rent to buy in sede fallimentare, come modalità attuativa della vendita competitiva dell'azienda fallita.

Trattandosi di nuova tipologia contrattuale, regolata dall'art. 23 del D.l. Sblocca Italia (d.l. n. 133/2014, conv. con mod. in l. n. 164/2014), il rent to buy non è assimilabile al contratto di locazione e le parti sono pertanto libere di determinarne liberamente il contenuto, anche con riferimento alla durata minima.
Appare pertanto compatibile con il principio di ragionevole durata della procedura concorsuale una proposta che preveda la stipula di un contratto di rent to buy della durata di tre anni, ma deve essere espressamente previsto il rilascio alla scadenza, qualora il conduttore non intenda esercitare l'opzione di acquisto.

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