Anche nel fallimento c’è spazio per il contratto di rent to buy
04 Marzo 2015
Può essere autorizzata la stipula di un contratto di rent to buy in sede fallimentare, come modalità attuativa della vendita competitiva dell'azienda fallita. Trattandosi di nuova tipologia contrattuale, regolata dall'art. 23 del D.l. Sblocca Italia (d.l. n. 133/2014, conv. con mod. in l. n. 164/2014), il rent to buy non è assimilabile al contratto di locazione e le parti sono pertanto libere di determinarne liberamente il contenuto, anche con riferimento alla durata minima. |