Concordato liquidatorio: contenuto della proposta e modalità di vendita dei beni immobili
11 Marzo 2015
È inammissibile una proposta di concordato preventivo liquidatorio che risulti sottoposta a riserve e condizioni tali da non renderne determinato il contenuto, ai fini delle valutazioni previste dagli artt. 160 e 161 l. fall. Il soddisfacimento dei creditori privilegiati ipotecari secondo modalità diverse da quelle previste in via generale dall'art. 1227 c.c. e riconducibili ad ipotesi di datio in solutum, è consentito a condizione che i creditori abbiano previamente e singolarmente espresso il loro consenso. Il diritto potestativo di richiedere la risoluzione del concordato, previsto dall'art. 186 l. fall., non può essere sottoposto a limitazioni da parte del proponente: deve ritenersi inapplicabile una clausola che subordini la risoluzione del concordato al mancato raggiungimento di predeterminati obiettivi minimi quantitativi e temporali.
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