Amministrazione straordinaria: valutazione del commissario e profili distintivi col fallimento

La Redazione
23 Aprile 2015

Ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria la valutazione del commissario giudiziale, ex art. 28 d.lgs 270/99 deve tradursi in una prognosi sulla possibilità di addivenire alla cessione dei complessi aziendali: ossia in un giudizio virtuale e aleatorio condizionato da fattori futuri ed eventuali che si inquadra nelle finalità perseguite dall'art. 1 del d.lgs. 270/99. Non può quindi, in questa fase, concretizzarsi in un'attestazione circa la definizione attuale in termini di assoluta precisione operativa dei passaggi essenziali del programma di ristrutturazione o di cessione.

Ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria la valutazione del commissario giudiziale, ex art. 28 d.lgs 270/99 deve tradursi in una prognosi sulla possibilità di addivenire alla cessione dei complessi aziendali: ossia in un giudizio virtuale e aleatorio condizionato da fattori futuri ed eventuali che si inquadra nelle finalità perseguite dall'art. 1 del d.lgs. 270/99. Non può quindi, in questa fase, concretizzarsi in un'attestazione circa la definizione attuale in termini di assoluta precisione operativa dei passaggi essenziali del programma di ristrutturazione o di cessione.

L'amministrazione straordinaria si differenzia dalla procedura fallimentare, oltre che per il ruolo centrale affidato al Ministero dello sviluppo economico, per la funzione che assegna alla ricollocazione sul mercato delle sue parti ancora vitali, la quale è, per la procedura di amministrazione straordinaria l'obiettivo primario, sancito dall'art. 1 del d.lgs. 270/99 mentre, in sede di fallimento, la continuità aziendale è un mero strumento volto alla ricerca delle migliori opportunità di proficua liquidazione del patrimonio del debitore.

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