I pagamenti della società poi fallita al proprio difensore non sono soggetti a revocatoria

La Redazione
24 Aprile 2015

Non sono soggetti a revocatoria fallimentare i pagamenti effettuati dalla società poi fallita al proprio difensore, per attività relative alla procedura concordataria: l'accesso a tale procedura costituisce di per sé un vantaggio per i creditori, come appare evidente dagli effetti della consecuzione delle procedure, tra cui la cristallizzazione della massa (art. 55 l. fall.) e la retrodatazione del periodo sospetto ai fini dell'esperimento della revocatoria fallimentare.

Non sono soggetti a revocatoria fallimentare i pagamenti effettuati dalla società poi fallita al proprio difensore, per attività relative alla procedura concordataria: l'accesso a tale procedura costituisce di per sé un vantaggio per i creditori, come appare evidente dagli effetti della consecuzione delle procedure, tra cui la cristallizzazione della massa (art. 55 l. fall.) e la retrodatazione del periodo sospetto ai fini dell'esperimento della revocatoria fallimentare.

In tema di concordato preventivo, ha natura prededucibile il credito del professionista (nella specie, avvocato) per l'attività svolta in favore dell'imprenditore - poi dichiarato fallito - in funzione dell'ammissione del medesimo alla procedura di concordato preventivo.

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