Se l’infalcidiabilità del credito IVA altera la graduazione dei privilegi la proposta è inammissibile

La Redazione
27 Aprile 2015

Fermo il principio secondo cui il credito IVA non può essere soggetto a falcidia ma solo a dilazione, nel caso in cui il patrimonio del debitore risulti incapiente e quindi inidoneo al pagamento integrale dei creditori anteriori, i cui relativi crediti possono astrattamente essere falcidiati, se le risorse disponibili venissero destinate a pagare integralmente il credito Iva a scapito di tali creditori, si realizzerebbe una violazione del divieto di alterare la graduazione dei privilegi, stabilito dal secondo comma dell'art. 160 l. fall. e pertanto, salvo che non sia possibile il ricorso a finanza esterna, la proposta concordataria deve dichiararsi inammissibile.

Fermo il principio secondo cui il credito IVA non può essere soggetto a falcidia ma solo a dilazione, nel caso in cui il patrimonio del debitore risulti incapiente e quindi inidoneo al pagamento integrale dei creditori anteriori, i cui relativi crediti possono astrattamente essere falcidiati, se le risorse disponibili venissero destinate a pagare integralmente il credito Iva a scapito di tali creditori, si realizzerebbe una violazione del divieto di alterare la graduazione dei privilegi, stabilito dal secondo comma dell'art. 160 l. fall. e pertanto, salvo che non sia possibile il ricorso a finanza esterna, la proposta concordataria deve dichiararsi inammissibile.

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