Concordato preventivo: risoluzione e rapporto col fallimento
La Redazione
04 Maggio 2015
Nei rapporti fra concordato preventivo e fallimento, allorché il debitore sottoposto a procedimento per la dichiarazione di fallimento presenti domanda di ammissione al concordato preventivo, non ricorre alcuna causa di sospensione del primo giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c.; inoltre, non vi è alcuna disposizione normativa che ponga il divieto di proporre istanze di fallimento nel corso della procedura di concordato preventivo o che imponga che quelle già in precedenza proposte debbano essere dichiarate improcedibili, pertanto, a seguito di esito negativo della domanda di concordato (per inammissibilità, ex art. 162 l. fall., o per diniego di omologazione, ex art. 180 l. fall., o per revoca, ex art. 173 l. fall.), può essere dichiarato il fallimento, in presenza di istanze dei creditori o del PM, in quanto ciò è espressamente previsto e disciplinato dalla legge fallimentare.
Nei rapporti fra concordato preventivo e fallimento, allorché il debitore sottoposto a procedimento per la dichiarazione di fallimento presenti domanda di ammissione al concordato preventivo, non ricorre alcuna causa di sospensione del primo giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c.; inoltre, non vi è alcuna disposizione normativa che ponga il divieto di proporre istanze di fallimento nel corso della procedura di concordato preventivo o che imponga che quelle già in precedenza proposte debbano essere dichiarate improcedibili, pertanto, a seguito di esito negativo della domanda di concordato (per inammissibilità, ex art. 162 l. fall., o per diniego di omologazione, ex art. 180 l. fall., o per revoca, ex art. 173 l. fall.), può essere dichiarato il fallimento, in presenza di istanze dei creditori o del PM, in quanto ciò è espressamente previsto e disciplinato dalla legge fallimentare.
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