Concordato preventivo misto e nomina del liquidatore giudiziale

La Redazione
11 Maggio 2015

La nomina del liquidatore giudiziale, ai sensi dell'art. 182 l. fall., è necessaria ogni volta che il piano di concordato preveda un autonomo momento realizzativo/traslativo di diritti del debitore, al fine di soddisfare col ricavato i creditori concorsuali. In tal senso, ove il piano abbia un contenuto misto, nel quale una parte del soddisfacimento dei creditori è direttamente collegata all'attività liquidatoria di cespiti o beni non indispensabili (ossia si prevede che il risultato incerto dell'alienazione a terzi non altrimenti programmata vada direttamente a costituire una parte del soddisfacimento dei creditori, senza essere reinvestita nell'impresa) allora la nomina del liquidatore giudiziale appare indispensabile, senza che, naturalmente, il liquidatore possa ingerirsi nella gestione in continuità, ossia nelle scelte aziendali dell'imprenditore che prosegue la propria attività caratteristica.

La nomina del liquidatore giudiziale, ai sensi dell'art. 182 l. fall., è necessaria ogni volta che il piano di concordato preveda un autonomo momento realizzativo/traslativo di diritti del debitore, al fine di soddisfare col ricavato i creditori concorsuali. In tal senso, ove il piano abbia un contenuto misto, nel quale una parte del soddisfacimento dei creditori è direttamente collegata all'attività liquidatoria di cespiti o beni non indispensabili (ossia si prevede che il risultato incerto dell'alienazione a terzi non altrimenti programmata vada direttamente a costituire una parte del soddisfacimento dei creditori, senza essere reinvestita nell'impresa) allora la nomina del liquidatore giudiziale appare indispensabile, senza che, naturalmente, il liquidatore possa ingerirsi nella gestione in continuità, ossia nelle scelte aziendali dell'imprenditore che prosegue la propria attività caratteristica.

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