Fallimento, rimesse bancarie e somme affluite sul c/c del fallito in epoca successiva
11 Giugno 2015
In tema di fallimento, deve riconoscersi al curatore la legittimazione ad appropriarsi immediatamente di tutte le somme affluite su di un conto corrente del fallito in epoca successiva al fallimento e delle quali non risulti provato il titolo di acquisizione (somme da ritenersi "beni sopravvenuti al fallito in corso di fallimento", ex art. 42, comma 2, l. fall.), mentre la banca convenuta per la restituzione delle somme stesse può opporre, in via di eccezione (restando, per l'effetto, onerata della relativa prova), che le rimesse sul conto abbiano costituito provento della gestione di un'attività d'impresa esercitata dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento: sicché (trattandosi di beni pervenuti a quest'ultimo durante il corso della procedura fallimentare) dall'importo dei versamenti debbono essere detratti i pagamenti eseguiti a terzi mediante assegni bancari tratti sul conto "de quo", quali passività sostenute dal fallito per la produzione del reddito affluito sul conto stesso. (Nella specie, la Corte ha ritenuto giuridicamente corretta la pretesa della Banca appellante di opporre detta eccezione anche nel caso in cui l'appellata Società posta in liquidazione coatta amministrativa abbia proseguito, per un certo periodo ed in assenza dell'autorizzazione del Commissario, nell'esercizio dell'attività d'impresa). |