Sovraindebitamento: qualifica di consumatore

La Redazione
15 Giugno 2015

Ai fini dell'ammissibilità di una domanda di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 6 l. n. 3/2012, per consumatore deve intendersi solo il debitore persona fisica il cui indebitamento non sia riconducibile ad un'attività imprenditoriale o libero professionale.

Ai fini dell'ammissibilità di una domanda di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 6 l. n. 3/2012, per consumatore deve intendersi solo il debitore persona fisica il cui indebitamento non sia riconducibile ad un'attività imprenditoriale o libero professionale.
Non è ammissibile il ricorso depositato da un soggetto i cui debiti traggono origine, in misura prevalente, dallo svolgimento di attività imprenditoriale, all'esito della necessaria verifica giurisdizionale.

Sullo stesso argomento vedi anche:
Tribunale di Bergamo - 16 dicembre 2014

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