Sovraindebitamento: ammissibile la procedura anche per gli istituti pubblici di assistenza e beneficenza

La Redazione
17 Giugno 2015

Può essere ammesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, in presenza degli altri requisiti richiesti dalla legge n. 3/2012, l'IPAB (istituto pubblici di assistenza e beneficenza) che, in quanto ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico avente caratteristiche di ente pubblico non economico, non è assoggettabile alle procedure concorsuali.

Può essere ammesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, in presenza degli altri requisiti richiesti dalla legge n. 3/2012, l'IPAB (istituto pubblici di assistenza e beneficenza) che, in quanto ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico avente caratteristiche di ente pubblico non economico, non è assoggettabile alle procedure concorsuali.
In base alla legge quadro delle Ipab (d. lgs. n. 207/2001), infatti, tali enti sono legittimati a presentare un piano di risanamento, che può coincidere con una delle procedure di sovraindebitamento, tra cui l'accordo di ristrutturazione previsto dall'art. 7 l. n. 3/12.

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