Fallimento: verifica dell’insolvenza di imprese individuali diverse costituite da medesimo soggetto
03 Luglio 2015
Ai fini della verifica dello stato di insolvenza e della dichiarazione di fallimento, se da un lato l'insolvenza deriva dall'esercizio di una specifica attività d'impresa, dall'altro lato la dichiarazione di fallimento concerne il soggetto che ha posto in essere l'attività da cui deriva l'insolvenza o quanto meno il credito vantato da chi abbia chiesto il fallimento: da ciò consegue che qualora si tratti di differenti imprese individuali gestite dalla medesima persona fisica, non può rilevare la distinzione tra le diverse attività ai fini della verifica dello stato di insolvenza; diversamente, si consentirebbe all'imprenditore di creare separate situazioni di insolvenza collegate all'esercizio di singole attività, con la conseguenza che potrebbe evitare il fallimento qualora trascorra un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese di ognuna di tali attività. |