L’attestazione di revisione è sufficiente per riconoscere la natura privilegiata dei crediti da lavoro

La Redazione
09 Settembre 2015

L'art. 82, comma 3-bis del “Decreto del Fare” (d.l. 69/2013, conv. in l. n. 98/2013), consente alle cooperative e/o consorzi di dimostrare la propria natura mutualistica con il superamento positivo della revisione di cui al d.lgs. n. 220/2002. Con tale adempimento la cooperativa può ottenere il privilegio generale di cui all'art. 2751-bis, n. 5, c.c. per i crediti delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati a favore del soggetto fallito. Il superamento positivo della revisione viene identificato con l'attestazione di revisione, introducendo dunque una presunzione assoluta circa la mutualità prevalente e rendendo al contempo superfluo, al fine del riconoscimento del privilegio per i crediti vantati nei confronti del fallito, l'accertamento della natura mutualistica della cooperativa e/o consorzio o della prevalenza del lavoro dei soci.

L'art. 82, comma 3-bis del “Decreto del Fare” (d.l. 69/2013, conv. in l. n. 98/2013), consente alle cooperative e/o consorzi di dimostrare la propria natura mutualistica con il superamento positivo della revisione di cui al d.lgs. n. 220/2002. Con tale adempimento la cooperativa può ottenere il privilegio generale di cui all'art. 2751-bis, n. 5, c.c. per i crediti delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati a favore del soggetto fallito. Il superamento positivo della revisione viene identificato con l'attestazione di revisione, introducendo dunque una presunzione assoluta circa la mutualità prevalente e rendendo al contempo superfluo, al fine del riconoscimento del privilegio per i crediti vantati nei confronti del fallito, l'accertamento della natura mutualistica della cooperativa e/o consorzio o della prevalenza del lavoro dei soci.

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