Preconcordato e rapporti pendenti: natura della fideiussione escussa

La Redazione
09 Novembre 2015

L'avvenuta escussione della garanzia comporta che il rapporto di fideiussione non possa considerarsi contratto pendente atteso che, ai fini dell'applicazione dell'art. 169-bis l. fall., è necessario che le prestazioni del contratto (o l'esecuzione della garanzia) non siano ancora eseguite.

L'avvenuta escussione della garanzia comporta che il rapporto di fideiussione non possa considerarsi contratto pendente atteso che, ai fini dell'applicazione dell'art. 169-bis l. fall., è necessario che le prestazioni del contratto (o l'esecuzione della garanzia) non siano ancora eseguite.

Il contratto di pegno che garantisca più rapporti non può essere dichiarato sospeso o sciolto con riguardo a uno solo dei rapporti garantiti.

Anche prescindendo dall'attuale dettato normativo dell'art. 169-bis l.fall. che fa decorrere l'effetto dello scioglimento come anche della sospensione dal momento della comunicazione del provvedimento giudiziale, considerando l'esercizio del potere di scioglimento del creditore quale esercizio di un diritto potestativo contenuto in un atto giuridico recettizio, non può comunque sostenersi che l'effetto dello scioglimento del contratto retroagisca al momento in cui il ricorrente abbia proposto domanda di sospensione dei rapporti pendenti in assenza di un provvedimento specifico sull'istanza di sospensione.

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