La revoca del curatore fallimentare non può essere oggetto di reclamo

La Redazione
10 Novembre 2015

Non può essere ammesso il reclamo avverso il decreto adottato dal tribunale fallimentare di revoca dell'incarico di curatore fallimentare, trattandosi di provvedimento non decisorio, bensì di natura amministrativa e ordinatoria privo di portata decisoria su posizioni di diritto soggettive. La nomina del curatore e il mantenimento dell'ufficio attengono all'esigenza del corretto svolgimento della procedura e non è dunque configurabile una posizione soggettiva giuridicamente rilevante del curatore.

Non può essere ammesso il reclamo avverso il decreto adottato dal tribunale fallimentare di revoca dell'incarico di curatore fallimentare, trattandosi di provvedimento non decisorio, bensì di natura amministrativa e ordinatoria privo di portata decisoria su posizioni di diritto soggettive. La nomina del curatore e il mantenimento dell'ufficio attengono all'esigenza del corretto svolgimento della procedura e non è dunque configurabile una posizione soggettiva giuridicamente rilevante del curatore.

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