Il credito privilegiato dell’avvocato non soggiace al limite temporale biennale
12 Gennaio 2016
Ai fini del riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis c.c. ai crediti dell'avvocato il limite del biennio sostanzialmente scompare, non essendo ipotizzabili retribuzioni relative a prestazioni professionali che maturano di volta in volta nel momento in cui l'attività cui esse si riferiscono viene espletata, dato che il diritto al compenso sorge al momento della cessazione della prestazione complessivamente considerata e tale compenso deve ritenersi integralmente privilegiato.
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