Chiusura del fallimento in pendenza di cause

La Redazione
19 Gennaio 2016

In pendenza di cause attive, dal cui esito positivo potrebbero derivare ulteriori risorse monetarie da destinare al soddisfacimento dei creditori concorsuali, il Tribunale, nel decreto di chiusura del fallimento ai sensi del novellato art. 118, comma 3, l.fall. può autorizzare il curatore a non cancellare la società fallita dal registro delle imprese, a mantenere aperte la partita IVA e il c/c intestato al fallimento.

In pendenza di cause attive, dal cui esito positivo potrebbero derivare ulteriori risorse monetarie da destinare al soddisfacimento dei creditori concorsuali, il Tribunale, nel decreto di chiusura del fallimento ai sensi del novellato art. 118, comma 3, l.fall. può autorizzare il curatore a non cancellare la società fallita dal registro delle imprese, a mantenere aperte la partita IVA e il c/c intestato al fallimento.

In caso di chiusura del fallimento in pendenza di giudizi, ex art. 118, comma 3, l. fall., l'eventuale riparto supplementare deve essere regolato dagli artt. 110 ss. l. fall.

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