I pagamenti a favore del somministratore di manodopera non sono esenti dall’azione revocatoria
21 Gennaio 2016
L'irrevocabilità del pagamento prevista dall'art. 67, comma 3, lett. f), l. fall. non costituisce un'eccezione in senso stretto, ben potendo essere rilevata anche d'ufficio in base alle risultanze acquisite. La medesima esenzione non può però essere invocata da un somministratore di manodopera nei confronti del fallimento dell'utilizzatore, in quanto la pretesa azionata non corrisponde ad un diritto di credito dei lavoratori, bensì ad un credito proprio del somministratore estraneo alle obbligazioni assunte nei confronti dei lavoratori e fondato sul rapporto intercorrente tra le parti di natura eminentemente commerciale. |