Se la società rinuncia alla domanda di concordato, il PM non può chiedere il fallimento

La Redazione
26 Gennaio 2016

In pendenza della procedura di concordato preventivo, in qualunque fase si trovi quest'ultima, non può ammettersi il corso di un autonomo procedimento prefallimentare che si concluda con la dichiarazione di fallimento indipendentemente dal verificarsi di uno degli eventi previsti dalla legge fallimentare (artt. 162, 173, 179 e 180). (Nel caso di specie, l'accoglimento della richiesta di fallimento presentata dal PM era intervenuto dopo che la società aveva depositato atto di rinunzia alla domanda di concordato, non poteva dunque ritenere sussistente una legittimazione del PM in tal senso).

In pendenza della procedura di concordato preventivo, in qualunque fase si trovi quest'ultima, non può ammettersi il corso di un autonomo procedimento prefallimentare che si concluda con la dichiarazione di fallimento indipendentemente dal verificarsi di uno degli eventi previsti dalla legge fallimentare (artt. 162, 173, 179 e 180). (Nel caso di specie, l'accoglimento della richiesta di fallimento presentata dal PM era intervenuto dopo che la società aveva depositato atto di rinunzia alla domanda di concordato, non poteva dunque ritenere sussistente una legittimazione del PM in tal senso).

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