Revoca dell’ammissione al concordato per mancanza della causa concreta

La Redazione
28 Gennaio 2016

Laddove il tribunale ritenga che il piano concordatario presentato sia inidoneo a realizzare la causa concreta del concordato, posta l'impossibilità di pagare i creditori chirografari a causa dell'ingente ammontare del credito e venga inoltre rilevata l'identità soggettiva tra la società controllante ed il principale creditore chirografario, l'ammissione al concordato preventivo deve essere revocata in virtù dell'art. 173 l. fall.

Laddove il tribunale ritenga che il piano concordatario presentato sia inidoneo a realizzare la causa concreta del concordato, posta l'impossibilità di pagare i creditori chirografari a causa dell'ingente ammontare del credito (seppur accertato provvisoriamente in un separato giudizio ed assistito da titolo esecutivo) e venga inoltre rilevata l'identità soggettiva tra la società controllante ed il principale creditore chirografario, circostanza taciuta in fase di formazione della domanda in violazione del consenso informato dei creditori e della regola della postergazione ex art. 2467 c.c., l'ammissione al concordato preventivo deve essere revocata in virtù dell'art. 173 l. fall.

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