Revoca dell’ammissione al concordato per mancanza della causa concreta
28 Gennaio 2016
Laddove il tribunale ritenga che il piano concordatario presentato sia inidoneo a realizzare la causa concreta del concordato, posta l'impossibilità di pagare i creditori chirografari a causa dell'ingente ammontare del credito (seppur accertato provvisoriamente in un separato giudizio ed assistito da titolo esecutivo) e venga inoltre rilevata l'identità soggettiva tra la società controllante ed il principale creditore chirografario, circostanza taciuta in fase di formazione della domanda in violazione del consenso informato dei creditori e della regola della postergazione ex art. 2467 c.c., l'ammissione al concordato preventivo deve essere revocata in virtù dell'art. 173 l. fall. |