Notifica inesistente e richiesta di rimessione in termini

La Redazione
01 Febbraio 2016

La notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento deve considerarsi inesistente – e non meramente nulla - quando, a seguito dell'esito negativo del tentativo di notifica promosso dalla cancelleria, l'ufficiale giudiziario attesti di non aver potuto procedere alla notifica presso la sede sociale della società poiché non rinvenibile, né tantomeno risulti effettuato il deposito presso la casa comunale in cui ha sede l'impresa resistente come previsto dall'art. 15 l. fall.

La notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento deve considerarsi inesistente – e non meramente nulla - quando, a seguito dell'esito negativo del tentativo di notifica promosso dalla cancelleria, l'ufficiale giudiziario attesti di non aver potuto procedere alla notifica presso la sede sociale della società poiché non rinvenibile, né tantomeno risulti effettuato il deposito presso la casa comunale in cui ha sede l'impresa resistente come previsto dall'art. 15 l. fall.
La richiesta di rimessione in termini della parte istante non può dunque trovare accoglimento, non essendo dimostrata la non imputabilità del mancato perfezionamento del primo tentativo di notifica, a seguito del quale parte istante avrebbe potuto riattivare il procedimento notificatorio chiedendo all'ufficiale giudiziario il deposito dell'atto presso la casa comunale di riferimento.

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