Instaurazione della procedura di concordato preventivo: profili temporali

La Redazione
03 Febbraio 2016

La presentazione della domanda di concordato preventivo con riserva produce immediatamente l'instaurazione di un regime concorsuale, in cui si inserisce il successivo decreto di ammissione alla procedura che, aprendola, fa retroagire gli effetti al momento della presentazione del ricorso il quale può, alternativamente, essere avvenuto ai sensi dell'art. 161, comma 1, ovvero del comma 6 del medesimo articolo.

La presentazione della domanda di concordato preventivo con riserva produce immediatamente l'instaurazione di un regime concorsuale, in cui si inserisce il successivo decreto di ammissione alla procedura che, aprendola, fa retroagire gli effetti al momento della presentazione del ricorso il quale può, alternativamente, essere avvenuto ai sensi dell'art. 161, comma 1 ovvero del sesto comma del medesimo articolo.
In relazione alle modifiche apportate alla disciplina del concordato con il d.l. n. 83/2015, conv. in l. n. 132/2015, il riferimento al termine “procedimenti introdotti” utilizzato dal legislatore per delineare i limiti temporali di applicazione delle nuove norme, deve essere inteso in termini processuali, con la conseguenza che la domanda di concordato depositata ex art. 161, comma 6, l. fall. prima dell'entrata in vigore delle nuove norme non può essere scrutinata alla luce del sistema riformato.

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Tribunale di Trento - 15 ottobre 2015

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