Complessità della procedura concordataria e nomina di un collegio di commissari

La Redazione
04 Febbraio 2016

La società può essere ammessa al concordato laddove presenti un nuovo piano concordatario che risolva tutti i profili critici che avevano determinato la dichiarazione di inammissibilità della proposta originaria, attraverso la prosecuzione dell'attività e l'intervento di un soggetto terzo. La complessità di tale procedura, sottolineata dal commissario giudiziale in relazione ai possibili rischi di tenuta del piano di sviluppo industriale, giustifica la nomina di un collegio di commissari in funzione delle esigenze di maggiore efficienza e celerità nella conduzione della procedura, nonostante l'art. 163, comma 2, l. fall. faccia esplicito riferimento alla nomina di un organo monocratico.

La società può essere ammessa al concordato laddove presenti un nuovo piano concordatario che risolva tutti i profili critici che avevano determinato la dichiarazione di inammissibilità della proposta originaria, attraverso la prosecuzione dell'attività e l'intervento di un soggetto terzo. La complessità di tale procedura, sottolineata dal commissario giudiziale in relazione ai possibili rischi di tenuta del piano di sviluppo industriale, giustifica la nomina di un collegio di commissari in funzione delle esigenze di maggiore efficienza e celerità nella conduzione della procedura, nonostante l'art. 163, comma 2, l. fall. faccia esplicito riferimento alla nomina di un organo monocratico.

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