Concordato preventivo e fallimento: rapporti tra procedure

La Redazione
11 Febbraio 2016

Anche alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite n. 9936/2015, non sussiste alcuna improcedibilità assoluta delle istanze di fallimento che fossero state già presentate prima o dovessero essere presentate nel corso della procedura di concordato: una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con la normativa che assicura ai creditori espressamente la facoltà di chiedere il fallimento (artt. 180, 179, 173, 162 l. fall.).

Anche alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite n. 9936/2015, non sussiste alcuna improcedibilità assoluta delle istanze di fallimento che fossero state già presentate prima o dovessero essere presentate nel corso della procedura di concordato: una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con la normativa che assicura ai creditori espressamente la facoltà di chiedere il fallimento (artt. 180, 179, 173, 162 l. fall.).

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