Facoltà del curatore di sciogliersi dai rapporti pendenti anche per le convenzioni urbanistiche

La Redazione
18 Febbraio 2016

L'art. 72 l. fall., che consente al curatore di sciogliersi dai rapporti pendenti, non completamente eseguiti, in caso di fallimento della società, è applicabile anche alle convenzioni urbanistiche in essere con la pubblica amministrazione.

L'art. 72 l. fall., che consente al curatore di sciogliersi dai rapporti pendenti, non completamente eseguiti, in caso di fallimento della società, è applicabile anche alle convenzioni urbanistiche in essere con la pubblica amministrazione.
Tali convenzioni, infatti, possono essere ricondotte nell'alveo degli accordi sostitutivi o integrativi di cui all'art. 11, l. n. 241/1990, rispetto ai quali trovano applicazione i principi civilistici in materia di obbligazioni e contratti.

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