Autorizzazione alla conciliazione fiscale
22 Febbraio 2016
La società che abbia avviato una procedura concordataria può essere autorizzata a formalizzare la conciliazione per i debiti erariali (quale atto di straordinaria amministrazione, avente natura di transazione soggetta ad autorizzazione giudiziale ex artt. 161, comma 7 e 167 l. fall.) a fronte della considerazione che, ipotizzando come altamente improbabile un esito del contenzioso tributario favorevole alla società, il pagamento della somma è comunque vantaggioso per i creditori, non essendo configurabile alcuna violazione o alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione e quindi del principio della par condicio creditorum. |