Relazione di attestazione del piano concordatario: integrazioni e deposito suppletivo

La Redazione
24 Febbraio 2016

In virtù della possibilità di modificare la domanda di concordato preventivo fino all'inizio delle operazioni di voto ai sensi dell'art. 175 l. fall., analoga possibilità di modifica deve essere riconosciuta alla relazione di attestazione di cui all'art 160, comma 2, l. fall., così come si deve ammettere il deposito di una relazione suppletiva. La domanda di concordato preventivo inizialmente depositata in assenza della relazione, non può dunque considerarsi inammissibile se in corso di procedura e a fronte della intervenuta modificazione della domanda, venga depositata la summenzionata relazione.

In virtù della possibilità di modificare la domanda di concordato preventivo fino all'inizio delle operazioni di voto ai sensi dell'art. 175 l. fall., analoga possibilità di modifica deve essere riconosciuta alla relazione di attestazione di cui all'art 160, comma 2, l. fall., così come si deve ammettere il deposito di una relazione suppletiva. La domanda di concordato preventivo inizialmente depositata in assenza della relazione, non può dunque considerarsi inammissibile se in corso di procedura e a fronte della intervenuta modificazione della domanda, venga depositata la summenzionata relazione.

Il concetto di “frode ai creditori” di cui all'art. 173 l. fall. non è riferibile a presunte irregolarità contabili pregresse, ove non sia posta in discussione la completezza e veridicità della situazione economico-patrimoniale aggiornata al momento del deposito del piano concordatario ed ivi esposta.

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