Il ruolo del commissario giudiziale nella procedura concordataria

La Redazione
04 Marzo 2016

La nomina del commissario giudiziale ai sensi all'art. 163, comma 2, n. 3, l. fall. risponde allo scopo di controllare costantemente la gestione economica-finanziaria dell'impresa e la serietà delle attività di esecuzione del piano concordatario o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, scoraggiare eventuali usi distorti dell'istituto, contenere i costi della procedura, evitando la liquidazione di un distinto compenso in tutti i casi in cui fisiologicamente alla domanda in bianco fa seguito il deposito della proposta e del piano. Sul piano pratico, dunque, il commissario giudiziale è tenuto ad analizzare, in modo critico e tempestivo, il conto economico del periodo successivo al deposito dell'istanza ex art. 161, comma 6, l. fall. e conseguentemente a relazionare al Tribunale sulla eventuale gestione dei beni o continuazione dell'attività imprenditoriale in maniera antieconomica, deve inoltre accertare se vengano compiuti atti in frode ai creditori ai sensi dell'art. 173, comma 1, l. fall. che possano causare un depauperamento dell'attivo e, più in generale, un danno economico ai creditori; nonché verificare il rispetto della legge e degli accordi contrattuali preesistenti da parte dell'imprenditore.

La nomina del commissario giudiziale ai sensi all'art. 163, comma 2, n. 3, l. fall. risponde allo scopo di controllare costantemente la gestione economica-finanziaria dell'impresa e la serietà delle attività di esecuzione del piano concordatario o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, scoraggiare eventuali usi distorti dell'istituto, contenere i costi della procedura, evitando la liquidazione di un distinto compenso in tutti i casi in cui fisiologicamente alla domanda in bianco fa seguito il deposito della proposta e del piano. Sul piano pratico, dunque, il commissario giudiziale è tenuto ad analizzare, in modo critico e tempestivo, il conto economico del periodo successivo al deposito dell'istanza ex art. 161, comma 6, l. fall. e conseguentemente a relazionare al Tribunale sulla eventuale gestione dei beni o continuazione dell'attività imprenditoriale in maniera antieconomica, deve inoltre accertare se vengano compiuti atti in frode ai creditori ai sensi dell'art. 173, comma 1, l. fall. che possano causare un depauperamento dell'attivo e, più in generale, un danno economico ai creditori; nonché verificare il rispetto della legge e degli accordi contrattuali preesistenti da parte dell'imprenditore.

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