Legittimazione processuale suppletiva del fallito in caso di inerzia della curatela

La Redazione
07 Marzo 2016

In tema di c.d. eccezionale legittimazione processuale suppletiva del fallito (che deroga al principio generale di cui all'art. 43 l. fall.) relativamente a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento per il caso di disinteresse o inerzia degli organi fallimentari, la negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia è sufficiente a escludere detta legittimazione, essendo inconcepibile una sovrapposizione di ruoli fra fallimento e fallito.

In tema di c.d. eccezionale legittimazione processuale suppletiva del fallito (che deroga al principio generale di cui all'art. 43 l. fall.) relativamente a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento per il caso di disinteresse o inerzia degli organi fallimentari, la negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia è sufficiente a escludere detta legittimazione, essendo inconcepibile una sovrapposizione di ruoli fra fallimento e fallito. (Nel caso di specie, l'espressa volontà di rinunciare all'impugnazione, manifestata dalla curatela, vale ad escludere la legittimazione processuale del fallito).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.