Istruzioni sulle conclusioni in sede di accertamento del passivo e indirizzi su problematiche del concordato

La Redazione
23 Giugno 2014

Con la circolare operativa n. 4 la Sezione Fallimentare del Tribunale di Bergamo precisa termini e modalità di trasmissione della relazione semestrale ex art. 33 l. fall., relativa al primo semestre 2014.

Con la circolare operativa n. 4 la Sezione Fallimentare del Tribunale di Bergamo precisa termini e modalità di trasmissione della relazione semestrale ex art. 33 l. fall., relativa al primo semestre 2014.
Fornisce, inoltre, istruzioni ai curatori quanto alle conclusioni da assumere in sede di accertamento di stato passivo in presenza di contratto di leasing e inadempimento del soggetto utilizzatore, nonché in presenza di domande di ammissione del credito fondate su decreto ingiuntivo per cui la formula esecutiva, ex art. 647 c.p.c. risulti essere stata apposta dopo la data della sentenza dichiarativa di fallimento.
La circolare illustra, infine, l'indirizzo della sezione fallimentare in tema di privilegio speciale del credito Iva, nel concordato preventivo, e sul problema della necessità che il creditore di un soggetto in concordato omologato interrompa il decorso della prescrizione.

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