Il fallito che distrae beni derivanti da una truffa è punibile anche per bancarotta
17 Febbraio 2016
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la provenienza illecita dei beni oggetto della condotta distrattiva non esclude la punibilità ex art. 216 l. fall., in quanto tale disposizione normativa deve considerarsi riferita a tutti i beni che fanno parte del patrimonio del fallito, a prescindere dalla proprietà e dal modo del loro acquisto, rientrandovi quindi anche i beni ottenuti con condotte illecite, quale la truffa. Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6336/16. Il caso – La pronuncia in oggetto origina dalla condanna per bancarotta inflitta agli amministratori di una s.r.l. per la distrazione di beni che avevano determinato il depauperamento della società dichiarata fallita. La tesi difensiva secondo la quale gli assegni contestati erano stati emessi in relazione ad operazioni inesistenti non trovava accoglimento nel giudizio di merito, in quanto la polizia giudiziaria aveva accertato che i titoli in questione attenevano a rapporti commerciali fittizi e provenivano quindi da condotte illecite. Gli imputati ricorrevano per la cassazione della pronuncia d'appello lamentando sostanzialmente la ritenuta sussistenza dell'elemento materiale della bancarotta. |