La Circolare Assonime sulle variazioni IVA

La Redazione
15 Febbraio 2016

Le misure introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 in materia di IVA (art. 1, comma 126 - 127) sono oggetto della Circolare di Assonime n. 5, datata 10 febbraio 2016. Particolare rilievo assumono quelle concernenti il recupero dell'IVA nei casi di mancato pagamento dei corrispettivi e dell'imposta addebitata ai clienti, imposta, sottolinea l'Associazione, che il fornitore anticipa all'Erario senza poter concretamente esercitare la rivalsa.

Le misure introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 in materia di IVA (art. 1, comma 126 - 127) sono oggetto della Circolare di Assonime n. 5, datata 10 febbraio 2016. Particolare rilievo assumono quelle concernenti il recupero dell'IVA nei casi di mancato pagamento dei corrispettivi e dell'imposta addebitata ai clienti, imposta, sottolinea l'Associazione, che il fornitore anticipa all'Erario senza poter concretamente esercitare la rivalsa.
In particolare, le nuove disposizioni affrontano tre tematiche.
La più importante è quella del recupero dell'imposta nei casi in cui il debitore sia stato assoggettato a procedure concorsuali: le nuove norme anticipano alla data dell'inizio della procedura il momento in cui il creditore ha la possibilità di procedere al recupero dell'imposta, senza necessità di attenderne l'esito.
Il secondo tema è quello dell'identificazione del momento in cui le procedure esecutive a carattere individuale – per le quali il recupero dell'IVA resta subordinato all'esito negativo della procedura – si possono considerare infruttuose. In argomento, Assonime suggerisce indicazioni precise e semplificatorie circa la prova dell'infruttuosità della procedura.
Il terzo tema, sul quale il documento pure analizza le questioni applicative di maggior interesse, è quello della possibilità di procedere al recupero dell'imposta nei casi di risoluzione giudiziale o di diritto, in presenza di contratti a prestazioni continuative o periodiche, senza necessità di iniziare una procedura esecutiva.
Le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità alla disciplina delle perdite su crediti agli effetti dell'IVA, conclude la Circolare, indubbiamente costituiscono una risposta positiva alle esigenze delle imprese. Ma se, da un lato, vanno nella direzione di limitare gli oneri finanziari derivanti da queste perdite nei casi in cui tali oneri sono riconducibili al meccanismo di applicazione del tributo, dall'altro lato, è innegabile una forte differenziazione della disciplina in commento rispetto a quella prevista per la deducibilità delle perdite su crediti ai fini delle imposte sui redditi, poiché non è stata ammessa la possibilità di recuperare l'IVA per i mancati pagamenti di crediti di modesta entità in assenza di una procedura esecutiva, individuale o concorsuale.

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