Sezione ordinaria e Sezione Fallimentare: quando si applica il cumulo di cause
27 Gennaio 2016
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1399/2016, pronunciandosi in merito ad un ricorso per regolamento di competenza, torna sul tema del cumulo di cause dinanzi alle sezioni ordinaria e fallimentare del medesimo ufficio giudiziario, affermando l'illegittimità del provvedimento di sospensione adottato dal giudice di merito ove sia possibile la trattazione unitaria delle due controversie ai sensi dell'art. 274, comma 2 c.p.c.
Il caso – La Suprema Corte veniva investita dal regolamento di competenza proposto da una società che aveva agito nei confronti di un Fallimento sulla base di un contratto di affitto dopo che il Tribunale di Roma aveva disposto la sospensione del giudizio a causa della simultanea pendenza di una controversia dinanzi alla Sezione Fallimentare del medesimo ufficio giudiziario, controversia ritenuta pregiudiziale poiché proposta tra le medesime parti ed avente ad oggetto il medesimo contratto. Il ricorso di legittimità intende ottenere la caducazione dell'ordinanza di sospensione e la conseguente prosecuzione dell'intero giudizio presso la sede ordinaria del Tribunale.
Giudizi a rito ordinario - I Supremi Giudici sottolineano come, a prescindere dalla sussistenza di un nesso di pregiudizialità tra le controversie, sia possibile percepire d'ufficio la ragione che rende illegittimo il provvedimento di sospensione adottato dal giudice della sezione ordinaria (Cass. SS.UU. n. 23077/2004).
Simultaneus processus - Conformandosi all'orientamento giurisprudenziale consolidato (Cass. SS.UU. n. 3878/1979, Cass. SS.UU. n. 21499/2004), la Cassazione afferma la necessità di applicare l'art. 274, comma 2 c.p.c. ai fini della realizzazione del simultaneus processus posto che il Tribunale in sede ordinaria e la Sezione Fallimentare dello stesso sono parte del medesimo ufficio giudiziario e che tutti i giudizi coinvolti sono soggetti al rito ordinario, circostanza alla quale si aggiunge il nesso di connessione soggettiva parziale e l'ipotetica pregiudizialità. |