Transazione fiscale: commercialisti e Corte di Giustizia sulla stessa linea
01 Febbraio 2016
Il profilo critico oggetto di approfondimento è la dichiarata non falcidiabilità non solo delle risorse proprie “tradizionali” dell'UE – si pensi ai diritti agricoli e ai tributi doganali – ma anche dell'IVA nonché delle ritenute operate e non versate (in questo ultimo caso, osserva il Documento del 31 gennaio 2016, “il divieto di falcidia risulta del tutto privo di giustificazione a livello comunitario non essendovi al riguardo alcun vincolo di matrice sovranazionale”).
In tema di sistema di finanziamento della quota IVA comunitaria, l'impossibilità di procedere ad una falcidia prescinde totalmente dalla qualifica dell'imposta come “risorsa propria” dell'Unione, risultando invece correlata esclusivamente all'attuale meccanismo di riscossione, il quale collega la quota parte da destinare alla finanza dell'Unione all'imposta complessiva riscossa sul territorio nazionale.
L'intenzione del CNDCEC di qualificare l'art. 182-ter l. fall. come norma speciale, non generalizzata, da leggersi all'interno del quadro della soluzione concorsuale alla crisi di impresa senza alcun rischio di distorsione della concorrenza, ha riscontrato conferma nelle conclusioni presentate, il 14 gennaio 2016, dall'Avvocato generale della Corte di Giustizia UE nella causa C-546/14 - Degano Trasporti S.a.s. di Ferruccio Degano & C. in liquidazione [Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Udine] (vedi la news Corte Ue: le conclusioni dell'Avvocato generale aprono alla falcidiabilità dell'IVA nel concordato). Al sistema comune dell'IVA, si legge nelle conclusioni dell'Avvocato, non ostano norme nazionali (come gli artt. 160 e 182-ter l. fall.) che consentono ad uno Stato membro di accettare un pagamento parziale del debito IVA da parte di un imprenditore in difficoltà finanziaria, nel corso di un concordato preventivo basato sulla liquidazione del suo patrimonio, a condizione che un esperto indipendente concluda che non si otterrebbe un pagamento maggiore di tale credito in caso di fallimento e che il concordato sia omologato dal giudice.
Il documento della Fondazione riassume infine le posizioni del CNDCEC in ordine alle modifiche all'art. 182-ter l. fall.: |