Pubblicata la Legge di Stabilità 2016: novità in tema di note di credito e procedure concorsuali

La Redazione
31 Dicembre 2015

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 30/12/2015, supplemento ordinario 70 la legge n. 208/2015, c.d. Legge di stabilità 2016. Fra le molte novità introdotte dalla nuova Legge, ciò che rileva in materia fallimentare è certamente la nuova formulazione dell'art. 26 del DPR 26/10/1972 n. 633 in tema di emissione di note di credito in seguito all'apertura di procedure concorsuali a carico del soggetto debitore.

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 30/12/2015, supplemento ordinario 70 la legge n. 208/2015, c.d. Legge di stabilità 2016.
Fra le molte novità introdotte dalla nuova Legge, ciò che rileva in materia fallimentare è certamente la nuova formulazione dell'art. 26 del DPR 26/10/1972 n. 633 in tema di emissione di note di credito in seguito all'apertura di procedure concorsuali a carico del soggetto debitore.
La nuova formulazione dell'art. 26, così come modificato dal comma 126 dell'art. 1 della Legge 208/2015, al comma 4 stabilisce infatti che la disposizione di cui al comma 2 (emissione di nota di credito o di variazione e detrazione della relativa imposta) si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis l. fall., o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lett. d), della l. fall.
La nota di credito, dunque potrà essere emessa in momenti diversi a seconda del tipo di procedura interessata, e dunque del provvedimento di apertura della procedura concorsuale, e così:

  • la data della sentenza di fallimento;
  • la data del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall.;
  • la data di pubblicazione nel registro delle imprese del piano attestato ex art. 67, comma 3, lett. d), l. fall.;
  • la data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
  • la data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
  • data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Inoltre, in ossequio a quanto disposto dal nuovo comma 5 dell'art. 26, la registrazione della variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, nei limiti della detrazione operata, è escluso nel caso in cui la variazione sia dipesa da una delle procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).
Il comma 127 stabilisce poi che le nuove disposizioni in materia di note di credito per le procedure concorsuali saranno si applicheranno nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016.

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