Il fallito non può proporre istanza di revocazione contro i crediti ammessi

La Redazione
07 Ottobre 2015

L'istanza di revocazione contro crediti ammessi al passivo fallimentare ha carattere d'impugnazione straordinaria, finalizzata a conseguire il risultato che l'esecuzione collettiva vada a vantaggio di coloro che risultano effettivamente creditori, e può quindi essere proposta, oltre che dal curatore e dai soggetti titolari di diritti sui beni del fallito, soltanto dai creditori ammessi al passivo, in quanto unici portatori di un interesse concreto ed attuale all'esclusione di crediti o garanzie fatti valere da terzi, potendo essi ricevere concreto pregiudizio dalla partecipazione al concorso di soggetti privi della qualità di creditore. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 19721/15, depositata il 2 ottobre.

L'istanza di revocazione contro crediti ammessi al passivo fallimentare ha carattere d'impugnazione straordinaria, finalizzata a conseguire il risultato che l'esecuzione collettiva vada a vantaggio di coloro che risultano effettivamente creditori, e può quindi essere proposta, oltre che dal curatore e dai soggetti titolari di diritti sui beni del fallito, soltanto dai creditori ammessi al passivo, in quanto unici portatori di un interesse concreto ed attuale all'esclusione di crediti o garanzie fatti valere da terzi, potendo essi ricevere concreto pregiudizio dalla partecipazione al concorso di soggetti privi della qualità di creditore. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 19721/15, depositata il 2 ottobre.

IL CASO - Una s.r.l. in liquidazione chiedeva al giudice delegato la revoca del curatore e l'autorizzazione all'esercizio dell'azione di responsabilità nei suoi confronti, nonché la revocazione del provvedimento di ammissione al passivo del credito per canoni di locazione fatto valere in virtù di un decreto ingiuntivo non notificato alla società istante e non opposto dal curatore. Veniva inoltre richiesta la dichiarazione di nullità della vendita dell'immobile locato e dei beni inventariati, effettuata dal curatore in favore del locatario.
Il giudice di primo grado rigettava le istanze proposte dalla società fallita e il tribunale rigettava i reclami proposti dalla società avverso tale provvedimento.
Per la cassazione di tale pronuncia propone ricorso la s.r.l.

IL DIRITTO DI DIFESA - Secondo i Supremi Giudici, deve ritenersi infondata la doglianza mossa dal ricorrente secondo cui il tribunale, nel dichiarare il difetto di legittimazione, ha violato il diritto di difesa, non considerando che il reclamo può essere proposto da chiunque vi abbia interesse e quindi anche dal fallito, che conserva la propria capacità processuale anche a seguito della dichiarazione di fallimento.
Al riguardo, la Corte di legittimità ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui l'istanza di revocazione contro crediti ammessi ha carattere d'impugnazione straordinaria, finalizzata a conseguire il risultato che l'esecuzione collettiva vada a vantaggio di coloro che risultano effettivamente creditori, e può quindi essere proposta, oltre che dal curatore e dai soggetti titolari di diritti sui beni del fallito, soltanto dai creditori ammessi al passivo, in quanto unici portatori «di un interesse concreto ed attuale all'esclusione di credito o garanzie fatti valere da terzi, potendo ricevere concreto pregiudizio dalla partecipazione al concorso di soggetti privi della qualità di creditore o di creditore privilegiato».
La facoltà di proporre l'istanza de qua, dunque, non può essere riconosciuta al fallito, che non è parte del procedimento di verificazione del passivo e al quale non spetta alcun potere di impugnazione dei crediti ammessi, neppure attraverso il rimedio di carattere generale previsto dall'art. 26 l. fall., dato che tale disposizione fa espressamente salve le norme contrarie, tra le quali vanno ricomprese anche quelle della medesima legge che negano al fallito la legittimazione all'esercizio del potere in questione.
Per tutte le considerazioni sopra esposte, la Corte ha rigettato il ricorso in esame.

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