L’esdebitazione libera anche dai crediti IVA? La parola alla Corte europea

La Redazione
02 Luglio 2015

L'ordinanza emessa il primo luglio 2015 dalla sesta sezione della Corte di Cassazione trae origine dal ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte del marzo 2012 con la quale si dichiarava l'illegittimità della cartella di pagamento con cui si chiedeva al contribuente il versamento delle somme a titolo IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2003.La pretesa dell'amministrazione finanziaria non poteva essere accolta, secondo la CTR, in quanto il contribuente era soggetto dichiarato fallito a cui era stato concesso il benefico dell'esdebitazione ex art. 142 l. fall.

L'ordinanza emessa il primo luglio 2015 dalla sesta sezione della Corte di Cassazione trae origine dal ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte del marzo 2012 con la quale si dichiarava l'illegittimità della cartella di pagamento con cui si chiedeva al contribuente il versamento delle somme a titolo IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2003.

La pretesa dell'amministrazione finanziaria non poteva essere accolta, secondo la CTR, in quanto il contribuente era soggetto dichiarato fallito a cui era stato concesso il benefico dell'esdebitazione ex art. 142 l. fall.

Il tema dell'estensione degli effetti dell'esdebitazione ai crediti tributari, in particolare con riferimento al credito IVA, non è ancora pacifico e i giudici di legittimità si sono già in passato espressi sulla questione (si v. ad esempio Cass. 23129/2014, in ilFallimentarista.it).

Nell'attuale occasione i giudici della sezione tributaria, pur ritenendo che nessuna delle questioni poste a fondamento del ricorso potessero trovare accoglimento e condividendo quindi quanto esposto nella relazione di cui all'art. 380-bis c.p.c., osservano che “il coinvolgimento dei crediti IVA negli effetti dell'esdebitazione determina il rischio di un conflitto con la normativa comunitaria”. Ha ritenuto quindi opportuno chiedere alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di pronunciarsi in via pregiudiziale sul dubbio interpretativo in merito all'articolo 4, par. 3, TUE e agli artt. 22 e 22 della sesta direttiva 77/388, ossia sul problema del se, tali norme, siano da essere lette come ostative all'applicazione degli articoli 142 e 143 della legge fallimentare che prevedono l'estinzione dei debiti nascenti da IVA per i soggetti ammessi alla procedura di esdebitazione.

Gli articoli 22 e 22 della sesta direttiva 77/388, nonché l'articolo 4, par. 3, TUE, richiedono infatti che ogni Stato membro adotti tutte le misure legislative ed amministrative al fine di garantire che l'IVA sia interamente riscossa nel proprio territorio.

Come conciliare dunque gli obblighi in materia di IVA richiesti dall'UE con la ratio liberatoria dell'esdebitazione?
La risposta la darà prossimamente la Corte di giustizia.


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