Niente bancarotta se i beni distratti non appartengono al fallito
02 Aprile 2015
Il ricorso posto all'esame dei giudici della V sezione penale della Corte di Cassazione origina da una condanna, confermata in sede di appello, emessa nei confronti dell'amministratore di fatto di una s.r.l. per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.
Bancarotta patrimoniale. Fondata la contestazione del ricorrente in merito alla configurabilità del reato di bancarotta patrimoniale: la condotta distrattiva posta in essere aveva ad oggetto un bene che la fallita deteneva a titolo di comodato d'uso. Impossibile però che una simile condotta distrattiva integri un reato di bancarotta patrimoniale, in quanto è necessario a tal fine che i beni “abbiamo effettivamente fatto ingresso nel patrimonio” del fallito e vi sia stato un distacco di tali beni dal detto patrimonio. L'art. 216, comma 1, n. 1 l. fall. è infatti chiaro nel punire il comportamento distrattivo solo quando le passività siano inesistenti e solo artificiosamente esposte o riconosciute.
Bancarotta documentale. Infondati sono invece i motivi che il ricorrente presenta con riferimento al reato di bancarotta documentale. La nomina di un liquidatore di diritto, diversamente da come rilevato nei motivi d'impugnazione, non libera l'amministratore di fatto dal dovere di controllare la corretta tenuta delle scritture contabili. Allo stesso modo non può accettarsi la configurazione, fatta dal ricorrente, del reato di bancarotta documentale come reato di evento: al contrario, e come è ormai pacifico in giurisprudenza, i reati di bancarotta fraudolenta e documentale sono reati di pericolo e pertanto è sufficiente che la condotta abbia rischiato di creare un pregiudizio ai creditori. |