Anche il credito del professionista associato può avere natura privilegiata

La Redazione
09 Marzo 2015

Cass. civ. - Sez. I - 5 marzo 2015, n. 4485, sent.Cass. civ. - Sez. I - 5 marzo 2015, n. 4486, sent.

Nessuna distinzione fra i crediti del professionista non associato e quello associato ai fini del riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis, n. 2 c.c.

Il principio è stato ribadito dai giudici di legittimità con due sentenze depositate il 5 marzo 2015, precisamente la 4485 e la 4486.
In entrambi i casi all'origine dei due ricorsi in Cassazione vi era la negazione del privilegio del professionista disposta in sede di ammissione allo stato passivo, per l'opera svolta nei confronti del fallito. Di conseguenza, l'ammissione di tali crediti era stata fatta in via chirografaria anziché in via privilegiata .
Alla base delle decisioni che avevano negato il privilegio stata il fatto che gli avvocati facessero parte di un'associazione professionale e quindi si era ritenuto che il compenso loro spettante fosse remunerativo anche di una quota del capitale investito per l'organizzazione associativa e sarebbe stato ripartito fra tutti gli associati, pur estranei all'attività svolta per il cliente.
Considerazione questa però del tutto irrilevante a parere della Cassazione, secondo la quale l'articolo 2751-bis, n. 2 c.c. richiede solamente che il credito abbia ad oggetto il compenso dovuto per l'attività svolta personalmente dal professionista in favore del suo cliente: rileva, pertanto, esclusivamente il profilo qualitativo della prestazione resa e che l'incarico sia stato conferito e svolto dal singolo professionista.
Il profilo organizzativo e strutturale del creditore non può in alcun modo costituire un ostacolo al riconoscimento della natura privilegiata del credito da lui vantato, una simile lettura sarebbe in contrasto con il tenore letterale della suddetta norma. Diverso il caso, invece, in cui l'incarico sia stato direttamente conferito all'associazione, poiché in tale ipotesi il privilegio non spetta. Le spetta invece quando il credito sia sorto in origine in capo al singolo professionista officiato e questi lo abbia poi ceduto all'associazione.
Per tali motivi entrambi i ricorsi sono stati accolti.

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