Nessun diritto del curatore al mantenimento del suo incarico

La Redazione
18 Marzo 2015

La sentenza emessa dai giudici di legittimità in data 13 marzo 2013, ha origine da un decreto del Tribunale di Napoli, col quale il curatore fallimentare si vedeva revocato, anzitutto, l'incarico inerente un fallimento pronunciato nel 2009, nonché tutti gli incarichi che gli erano stati affidati in altre dieci procedure concorsuali. Otto di queste procedure erano state aperte prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 16 luglio 2006, n. 5.

Il caso - La sentenza emessa dai giudici di legittimità in data 13 marzo 2013, ha origine da un decreto del Tribunale di Napoli, col quale il curatore fallimentare si vedeva revocato, anzitutto, l'incarico inerente un fallimento pronunciato nel 2009, nonché tutti gli incarichi che gli erano stati affidati in altre dieci procedure concorsuali. Otto di queste procedure erano state aperte prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 16 luglio 2006, n. 5.

Contro tale provvedimento il curatore propone undici distinti reclami alla Corte d'Appello di Napoli la quale, riunendo con decreto tutti i reclami, respingeva quello avente ad oggetto il decreto di revoca dall'incarico di curatore dal fallimento dichiarato nel 2009 e riteneva inammissibili quelli inerenti a procedure concorsuali soggette alla disciplina anteriore alla riforma del 2006, mentre accoglieva quelli proposti contro i provvedimenti assunti nei fallimenti soggetti alla nuova disciplina.
Il decreto emesso dalla corte d'Appello di Napoli diviene quindi oggetto di ricorso straordinario in Cassazione.

La disciplina pre riforma - Il reclamo proposto è l'occasione, per i giudici di legittimità, di fare chiarezza sulle diverse discipline, pre e post D.lgs. 5/2006, e di definire alcuni principi riguardanti la figura del curatore fallimentare.
Fino al 16 luglio 2006 la Corte ha sempre pacificamente affermato che in capo al curatore non sussistesse alcun diritto al mantenimento dell'incarico, pertanto questo poteva essergli revocato in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, anche quindi per ragioni di mera opportunità. La ratio risiedeva nel superiore interesse al regolare svolgimento della procedura concorsuale. Data infatti la natura pubblicistica, da un lato, degli interessi tutelati dal fallimento, dall'altro, dell'ufficio affidato dal curatore (art. 30 l. fall.), il provvedimento di revoca del curatore non era ricorribile per Cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto di natura ordinatoria e non volto ad incidere su diritti soggettivi.

Il d.lgs. 5/2006 - Come giustamente osservato dalla dottrina una simile disciplina finiva per rendere privo di tutela il curatore revocato ingiustamente. Il legislatore ha ritenuto quindi necessario un intervento per ovviare a tale situazione: con il decreto legislativo n. 5 del 2006 la revoca (o sostituzione) del curatore, da parte del Tribunale, viene limitata ai giustificati motivi (così l'art. 23 l. fall.); all'art. 37 si stabilisce inoltre che il decreto di revoca debba essere motivato e assoggettabile a reclamo ex art. 26 l. fall.
Chiarisce però il Collegio, che l'introduzione di una disciplina maggiormente garantista nei confronti del curatore “non è sufficiente a far ritenere che … sia configurabile un vero e proprio diritto soggettivo del curatore al mantenimento dell'ufficio”. Il curatore rimane infatti un organo ausiliario della giustizia, come è chiaro dal dettato normativo della Legge fallimentare: “il curatore è … pubblico ufficiale” (art. 30 l. fall.); “il Tribunale provvede alla nomina, revoca o sostituzione del curatore … in ogni tempo” (art. 23 l. fall.); il Giudice delegato ha il compito di provvedere in luogo al Comitato dei creditori inerte o impossibilitato a proporre la revoca del creditore, in quanto anche quest'organo deve operare nell'interesse o nel corretto andamento della procedura (art. 41, comma 4, l. fall.).
Pertanto, si conclude nella sentenza, il subordinare la revoca del curatore a giustificati motivi, significa che il relativo provvedimento possa essere assunto non solo nel caso in cui questi risulti inadempiente, ma anche in quelle ipotesi in cui sussistano delle ragioni di mera convenienza od opportunità collegate al superiore interesse del buon andamento della procedura ed al buon esito della stessa.

Inammissibilità del ricorso - Non essendo, quindi, tuttora configurabile una posizione soggettiva giuridicamente rilevante in capo al creditore deve escludersi che possa proporsi ricorso straordinario in Cassazione.

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