Privilegio artigiano, qualifica di piccolo imprenditore e condizioni di fallibilità: alcuni chiarimenti dalle Sezioni Unite
24 Marzo 2015
Ai fini dell'accertamento della natura artigiana di un'impresa, rilevante per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis, n. 5, c.c., non è sufficiente fare riferimento alle condizioni di fallibilità, ma occorre valutare alcuni criteri quali l'attività svolta, il capitale impiegato, l'entità dell'impresa, e in generale ogni elemento atto a verificare se l'attività sia svolta con la prevalenza del lavoro dell'imprenditore e della propria famiglia. È questo il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 5685 del 20 marzo scorso.
Il caso. Una ditta si insinuava al passive di una società fallita, chiedendo l'ammissione del proprio credito in via privilegiata, ex art. 2751-bis, n. 5, c.c., essendo impresa artigiana. Il tribunale ammetteva il credito, senza però riconoscerne la natura privilegiata. Anche l'opposizione allo stato passivo veniva rigettata, in base al rilevato superamento della soglia di fallibilità prevista dall'art. 1, comma 2, lett. b) l. fall. per due anni: in quanto astrattamente fallibile, alla luce di tale presupposto oggettivo, la ditta non poteva essere considerata artigiana. La ditta proponeva, infine, ricorso per cassazione, richiedendo l'assegnazione alle Sezioni Unite.
Il privilegio ex art. 2751-bis c.c. L'art. 2751-bis n. 5 c.c. riconosce il privilegio “ai crediti dell'impresa artigiana”: la nuova versione della norma, come modificata dalla l. n. 35/2012, precisa che la natura artigiana deve essere “definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti”, mentre la versione previgente nulla diceva sul punto.
La natura di impresa artigiana. Per riconoscere o escludere il privilegio de quo occorre determinare se l'impresa abbia o meno natura artigiana: secondo la ricorrente, il tribunale avrebbe errato nel prendere come riferimenti normativi l'art. 1 l. fall. e l'art. 2083 c.c., mentre la natura artigiana andrebbe valutata solo sulla base della legislazione speciale (l. quadro n. 443/1985).
La qualifica di piccolo imprenditore prescinde dalle condizioni di fallibilità. Fondato, invece, è il secondo motivo, con cui la ditta censura il provvedimento impugnato per aver escluso la natura artigiana della ricorrente solo sulla base della sua astratta fallibilità ai sensi dell'art. 1 l. fall. |